Recupero e Riciclaggio
Come era stato previsto dalla direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare già le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi:
a) l’aumento complessivo almeno al 50% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;
b) l’aumento complessivo almeno al 70% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell’elenco dei rifiuti.
La Commissione Europea avrebbe dovuto definire le modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti dal decreto in questione.
E, finalmente, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2011 è stata pubblicata la decisione 2011/753/Ue, la quale detta regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti da costruzione e demolizione per il 2020.
La decisione 2011/753/Ue, infatti, attua la decisione quadro sui rifiuti n. 2008/98/Ce, la quale impone agli Stati membri di aumentare entro il 2020 il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di rifiuti (vedi punti a e b di cui sopra).
Le regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti sono riportate negli allegati I, II e III della decisione europea riportata in allegato.